i quesiti 4 e 5
Facendo seguito all’articolo precedente continua la guida consapevole del Magistrato Adriano Patti.
Passiamo ai quesiti 4 e 5:
Anche il quarto quesito, relativo al Consiglio direttivo della Corte di cassazione e ai Consigli giudiziari e il quinto, relativo alle Elezioni al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) pongono questioni relative all’Ordinamento giudiziario.
Il primo propone, con l’abrogazione dell’attuale limitazione dei poteri partecipativi dei componenti estranei alla magistratura (professori universitari in materie giuridiche e avvocati, nominati rispettivamente dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei Consigli dell’Ordine degli avvocati del distretto per i Consigli giudiziari) agli organi di autogoverno locale della magistratura (Consiglio direttivo della Corte di cassazione e Consigli giudiziari), l’estensione della loro partecipazione alle discussioni e alle deliberazioni relative alla formulazione dei “pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati”.
L’attuale legislazione prevede che la partecipazione di professori e avvocati (cd. “membri laici”) sia limitata alle discussioni e alle deliberazioni relative alle materie riguardanti i profili di organizzazione, anche tabellare, degli uffici giudiziari e di vigilanza sul loro andamento, non essendo l’amministrazione della giustizia, nella sua dimensione organizzativa e di efficienza funzionale, area di riserva esclusiva dei magistrati.
Ben diverso è invece il profilo di valutazione della professionalità, che attinge l’esercizio della giurisdizione sotto il differente e indiretto riflesso dello status del magistrato, in relazione all’evoluzione della sua carriera, area invece riservata, in quanto pertinente al suo rapporto di pubblico impiego.
D’altro canto, la materia della riforma delle procedure di valutazione di professionalità dei magistrati, con l’istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, da tenere in considerazione oltre che in sede di verifica della professionalità anche in sede di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, è attuale oggetto del capo I (che prevede una delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura) del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 27 aprile 2022 ed attualmente al vaglio del Senato.
Infine, l’ultimo quesito è relativo alle modalità di presentazione delle candidature dei magistrati per l’elezione al CSM, prevedendo l’abrogazione della lista di magistrati presentatori (non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta), da cui oggi le candidature devono essere sostenute, per la garanzia di una qualche loro rappresentatività dei colleghi: al riparo da una spontaneità occasionale e sostanzialmente anonima, con evidenti riflessi sull’effettiva rappresentatività di composizione dell’organo di autogoverno della magistratura, per la parte riservata ai suoi membri.
Il tema è evidentemente quello, serio e nevralgico per la stessa credibilità dei giudici, dell’influenza delle correnti all’interno della magistratura organizzata ed esige una risposta non improvvisata, né parziale, ma un disegno organico di riforma sulla costituzione e sul funzionamento del CSM: come noto, esso è oggetto del disegno di legge suindicato, che al capo IV contiene (non già una delega al Governo, ma) disposizioni immediatamente precettive, anche in vista delle ormai imminenti elezioni per il rinnovo del CSM (nel mese di luglio prossimo venturo).