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il quesito numero 3

Facendo seguito all’articolo precedente continua la guida consapevole del Magistrato Adriano Patti.

Passiamo al quesito numero 3:

QUESITO 3
Fonte Ministero dell’Interno

Il terzo quesito riguarda la cd. Separazione delle funzioni: di quelle giudicanti, del giudice che appunto giudica: g.i.p., ossia giudice delle indagini preliminari (penali), g.u.p., ossia giudice dell’udienza preliminare (penale), tribunale del riesame (penale), giudice di tribunale (civile e penale), consigliere di corte d’appello (civile e penale); da quelle requirenti, ossia dei pubblici ministeri che indagano ed esercitano l’azione penale, sostenendo in caso di rinvio a giudizio la pubblica accusa (sostituto procuratore, procuratore aggiunto e procuratore capo della repubblica presso il tribunale; sostituto procuratore generale, avvocato generale e procuratore generale della repubblica presso la corte d’appello).

Appare evidente come il quesito attenga ad un profilo particolarmente delicato delle norme di ordinamento giudiziario, come comprova l’ampiezza del quesito referendario, che investe una pluralità di norme che attualmente:

1) presidiano il passaggio del giudice dalle funzioni giudicanti alle requirenti (e viceversa) con la garanzia del trasferimento del magistrato dalla sede in cui ha esercitato le funzioni precedenti ad una in un diverso distretto di Corte d’appello, ossia in una regione diversa, anche qualora essa abbia più distretti di Corte d’appello (come la Lombardia, la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia); a meno che, nel detto passaggio, negli ultimi cinque anni egli abbia svolto funzioni civili (o se, avendone svolte requirenti, passi a funzioni giudicanti civili), perché in tal caso la nuova sede può essere un diverso capoluogo di provincia della stessa regione;

2) regolano la formazione dei magistrati ordinari in tirocinio (m.o.t., ossia vincitori di concorso, entrati in servizio ma in tirocinio formativo, senza ancora esercizio di funzioni);

3) disciplinano la formazione dei m.o.t. e permanente di tutti i magistrati, a cura della Scuola Superiore della Magistratura.  

L’abrogazione proposta comporterebbe una separazione delle funzioni, perché residuerebbero nell’art. 192 della legge n. 12 del 1942, di Ordinamento giudiziario (da cui a catena discendono tutte le altre, di disciplina delle condizioni del passaggio), le sole parole: “Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa …”. E ciòper effetto dell’eliminazione delle parole successive “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”; senza alcuna regolamentazione diversa, per l’abrogazione di quelle suindicate, a corredo e garanzia delle attuali limitazioni del passaggio dalle giudicanti alle requirenti.

Si afferma che il mantenimento dell’attuale regime di passaggio (peraltro non frequente, per il consolidamento di fatto di percorsi di carriera all’interno o della funzione giudicante ovvero in quella requirente) presenterebbe il rischio paventato di una menomazione della terzietà del giudice penale, in particolare nella fase delle indagini preliminari, nei confronti del pubblico ministero in danno della persona soggetta al processo penale, per una maggiore contiguità con il primo, derivante da ragioni di colleganza.

Il pericolo (non paventato, ma) concreto, comportato dal quesito proposto, è invece la verosimile rottura della comune appartenenza di tutti i magistrati, distinti tra loro soltanto per funzioni (art. 107, terzo comma Cost.), all’unico “ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” (art. 104, primo comma Cost.): a quell’ordine istituzionalmente vocato ad amministrare la giustizia “in nome del popolo” (art. 101, primo comma Cost.), esercitando un potere conferito dalla Costituzione, a servizio di quel“la sovranità” che “appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti” (tra questi, appunto, l’amministrazione della giustizia) “della Costituzione” (art. 1, secondo comma Cost.), nella soggezione di tutti “i giudici … soltanto alla legge” (art. 101, secondo comma Cost.).

Non si può, infatti, ignorare che il Pubblico Ministero, non sia parte pubblica del processo, alla stregua della parte civile che tutela l’interesse (privato) della persona offesa dal reato, essendo invece un magistrato della Repubblica.

E magistrato che esercita l’azione penale (art. 50, prima parte del codice di procedura penale), per obbligo costituzionale (art. 112 Cost.), richiedendo l’archiviazione quando non sussistano i presupposti per avviarla (art. 50, seconda parte del codice di procedura penale) e compiendo ogni attività necessaria ai fini delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale (art. 326 del codice di procedura penale). Ed in tale attività, in quanto appunto non parte ma giudice, svolgendo “altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini” (art. 358 del codice di procedura penale). Sicché, appare evidente come una materia tanto sensibile, per il delicato equilibrio costituzionale delle funzioni giurisdizionali, esiga un intervento sistematico di riforma organica, spettante al solo legislatore.