Art. 1 – Denominazione

Viene costituita l’associazione senza personalità giuridica e senza scopo di lucro denominata Poliedri ETS (in avanti semplicemente “l’Associazione”).

Art. 2 – Sede legale

La sede legale dell’Associazione è sita a Genova in Piazza Corvetto 1/7 presso lo Studio legale Righetti. La sede legale potrà essere spostata con delibera dell’Assemblea.

Art. 3 – Finalità perseguite

L’Associazione Poliedri ETS, a norma dell’art. 5, c.1, lett. d), i) e v) del D.lgs. n. 117/2017 (in avanti semplicemente TU), persegue in via esclusiva e senza scopo di lucro finalità di interesse civico e sociale, volte in particolare a scopi di natura educativa, culturale, nonché alla diffusione della cultura della legalità.

Art. 4 – Oggetto sociale e attività

L’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale dell’Associazione Poliedri ETS è data dalla promozione di iniziative culturali e formative rivolte ai giovani, ai cittadini impegnati a vario titolo, anche istituzionale e professionale, o desiderosi di impegnarsi nella vita pubblica per contribuire alla crescita umana e culturale sui temi della legalità, della giustizia, della solidarietà, dell’etica pubblica, dell’informazione, della partecipazione e della cittadinanza attiva, e di tutti i valori che stanno a fondamento della  Costituzione italiana.

In particolare l’Associazione svilupperà attività relativamente ai seguenti ambiti:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (con esclusione della stampa periodica), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L’Associazione ha carattere apartitico e laico.

Per il perseguimento delle sue finalità istituzionali l’Associazione potrà collaborare alle attività di qualsiasi Ente, Istituzione o altro soggetto pubblico o privato, nazionale o internazionale, nonché a quelle di organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti. A tal fine la decisione verrà deliberata dall’Assemblea.

Per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, inoltre, l’Associazione potrà organizzare corsi di formazione, incontri, convegni, pubblicazioni o altre manifestazioni nei settori di suo interesse. L’Associazione si riserva la facoltà di limitare la partecipazione a tali attività in virtù di criteri di ammissione che la stessa stabilirà discrezionalmente.

Art. 5 – Soci

Il numero dei Soci è illimitato. I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione e a partecipare alla vita associativa (Assemblea dei Soci).

I Soci sono tenuti a versare la quota associativa, a condividere i valori, le finalità e l’oggetto sociale dell’Associazione, nonché a osservare il contenuto dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dagli organi sociali.

L’iscrizione di nuovi Soci è subordinata all’approvazione da parte dell’Assemblea.

La quota associativa verrà approvata ogni anno dall’Assemblea su proposta del Presidente. La quota dovrà essere versata ogni anno entro la data del 31 marzo.

Le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

La qualifica di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla legge, per:

  1. dimissioni volontarie;
  2. morte;
  3. esclusione qualora emerga che il Socio:
    • abbia tenuto comportamenti riprovevoli, dannosi per l’Associazione o incompatibili con gli ideali e gli obiettivi propugnati dalla stessa;
    • non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto (inclusi regolamenti e delibere dell’Assemblea);
    • sia, senza giustificato motivo, moroso nel versamento della quota associativa, maturando un ritardo nel pagamento della stessa superiore a dodici mesi.

Il provvedimento di esclusione verrà comunicato al Socio per iscritto (è sufficiente la comunicazione via mail) e questi potrà opporsi allo stesso entro trenta giorni dalla sua ricezione, inviando una raccomandata al Presidente.

Art. 6 – Patrimonio sociale

Costituiscono il patrimonio dell’Associazione:

  • le quote associative;
    • contributi, sovvenzioni, oblazioni conferiti a qualsiasi titolo da Enti pubblici o privati oppure da persone fisiche o giuridiche;
    • i proventi derivanti da specifiche iniziative promosse o servizi prestati dall’Associazione allo scopo di meglio conseguire le finalità istituzionali.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

L’Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi per finanziare il patrimonio sociale, ai sensi e secondo i limiti dell’art. 7 TU.

Art. 7 – Organi

Sono organi dell’Associazione: il Presidente, Il Vicepresidente, Il Segretario, Il Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci, Sindaco Unico se previsto.

Tutti i componenti degli organi agiscono in via volontaria, senza che sia previsto un compenso per il loro contributo personale.

Art. 8 – Assemblea degli associati

L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione, costituita dagli associati fondatori ed effettivi. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata:

  1. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
  2. quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua mancanza dal vicepresidente o in sua mancanza da un soggetto nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’Assemblea convocata per deliberare la modifica dello statuto, il trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi nei giorni successivi, qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

  1. elezione del Consiglio Direttivo;
  2. proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;
  3. approvazione del rendiconto contabile annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  4. approvazione dell’entità della quota sociale annua, proposta dal Consiglio Direttivo;
  5. delibera le esclusioni dei soci proposte dal Consiglio Direttivo;
  6. approvazione del programma annuale dell’Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo.
  7. delibera l’ammissione dei nuovi associati

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone, o in ogni caso in cui l’Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni associato ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare un massimo di 2 (due) deleghe. L’Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

  1. approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimento della sede legale al di fuori della Regione Liguria, con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  2. scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare e a essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato presso la sede dell’Associazione. Ogni associato ha diritto a consultare i verbali delle sedute e a chiederne copia.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri secondo delibera assembleare.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo:

  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • elegge il Presidente dell’Associazione il Vicepresidente e il Sindaco se previsto;
  • stabilisce e presenta all’Assemblea l’entità della quota sociale annua;
  • redige e presenta all’Assemblea il programma annuale delle attività dell’Associazione;
  • redige e presenta all’Assemblea il rendiconto contabile annuale;
  • propone l’ammissione dei nuovi associati;
  • propone l’esclusione degli associati;

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono tenere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, delle quali si darà atto nei relativi verbali:

  • siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  • sia consentito al Presidente della riunione accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 10 – Presidente dell’Associazione

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, in caso di convocazione sia ordinaria sia straordinaria.

Il Presidente dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal vicepresidente se per importi superiori a euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero); sottoscrive il rendiconto contabile annuale dell’Associazione.

Art. 11 – Vicepresidente dell’Associazione

Il Vicepresidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.  Il Vicepresidente dell’Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

Art. 12 – Segretario

Il Segretario dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Il Segretario, può essere anche non Associato, redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente. Se non associato ha diritto a un adeguato compenso.

Art. 13 – Sindaco Unico

Se obbligatorio per legge, l’assemblea nomina il sindaco unico. Il sindaco unico resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il sindaco unico esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti codice civile.

Il sindaco unico agisce di propria iniziativa o anche su richiesta di uno degli organi sociali.

Il sindaco unico riferisce annualmente all’Assemblea attraverso relazione scritta, da allegare al rendiconto contabile annuale.

Art. 14 – Mezzi finanziari

L’Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

  • quote sociali e contributi degli associati, nell’entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali;
  • entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
  • erogazioni liberali di associati e di terzi;
  • proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi ivi compresi eventi per raccolta fondi.
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale
  • proventi derivanti da sponsorizzazioni e azioni pubblicitarie

L’amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

L’Associazione è tenuta a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati.

L’Associazione è, inoltre, tenuta a conservare per lo stesso periodo, la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d’imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l’Associazione, dopo la liquidazione, ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell’Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

Art. 15 Esercizio sociale e rendiconto contabile annuale

L’esercizio sociale è compreso tra il 1-1 e il 31-12 (primo gennaio e trentuno dicembre) di ogni anno.

Il rendiconto contabile annuale è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell’Associazione almeno venti giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L’Assemblea di approvazione del rendiconto contabile annuale deve tenersi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre 6 (sei) mesi.

Dal rendiconto contabile annuale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. L’eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell’Associazione.

Art. 16 Scioglimento dell’Associazione

La deliberazione di scioglimento dell’Associazione è assunta dall’Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio residuo è effettuata con finalità di pubblica utilità.

Art. 17 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Art. 18 Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli Associati e/o tra gli Associati e l’Associazione, ivi compresi il Presidente e/o il Consiglio Direttivo, con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di

questo Statuto o di eventuali accordi stipulati dall’Associazione e dagli Associati, verrà rimessa ad un arbitro unico nominato dal Padre Provinciale d’Italia della Compagnia di Gesù, su richiesta della parte più diligente e previo tentativo di componimento amichevole. La sede dell’arbitrato sarà a Genova. L’arbitro giudicherà secondo equità, fermo comunque il rispetto del contraddittorio.

Art. 19 Registrazione

Non appena il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore verrà costituito, l’Associazione si impegna a provvedere alla propria registrazione all’interno dello stesso, e all’indicazione degli estremi della registrazione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 20 Privacy

L’Associazione si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di privacy e tutela dei dati personali

Genova, 21 settembre 2018

Firmato:
ADRIANO PATTI
LETTERIO GIUSEPPE MAURO
FRANCESCO CAVALLINI
SABINA ALZONA
ELENA SORDA
ANNA PEDEMONTE
CATTANEO ALBERTO
NICOLETTA PICCARDO
ENRICO RIGHETTI
ELISA FERRARA
ANDREA FUSARO, NOTAIO