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Sabato 16 gennaio a Poliedri si è parlato di sovranità degli Stati con la prof.ssa Ilaria Queirolo (ordinario di Diritto Internazionale dell’Università di Genova) e di solidarietà con il prof. Guido Alpa (ordinario di Diritto Civile alla Sapienza di Roma).

La prof. Queirolo, dopo avere analizzato il principio di sovranità, che è tale solo se concorrono tre requisiti essenziali: sovranità esterna, sovranità interna, indipendenza giuridica, ha analizzato i rapporti tra Stati, Organismi Internazionali ed il ruolo che questi ultimi hanno rispetto agli Stati membri che hanno “demandato” – seppure non in via definitiva – loro alcuni esercizi. In particolare è stata esaminato il rapporto con l’Unione Europea ed il principio di democraticità che ne regola il funzionamento.

Ed in Unione Europea si è approdati anche alla fine del lungo excursus storico- giuridico tracciato dal prof. Alpa rispetto al concetto di solidarietà: dalla sua prima apparizione “ufficiale” nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 (fraternité = solidarité), e poi – attraverso i movimenti Liberisti, Solidaristi e la Chiesa – fino alla Costituzione Italiana (1948) che nell’art. 2 cita il “dovere della solidarietà” (vedi anche richiami negli artt. 33 e seguenti, art. 53) come obbligazione del cittadino verso lo Stato. Approccio che verrà ripreso in tutte le Costituzioni europee, fino alla più recente Costituzione spagnola (1978). Un approccio nuovo che sta alla base dello Stato moderno perché non è più il singolo chiamato a provvedere ai bisognosi spinto dai propri principi etico-morali, ma lo Stato in quanto “sociale”.

Il concetto di solidarietà è anche nella Carta dei diritti fondamentali della UE. Tuttavia, in questo caso, il principio di solidarietà viene applicato solo in senso verticale, ovvero tra Stati, piuttosto che orizzontale, ovvero tra tutti i Cittadini di quegli Stati. Inoltre, ad ulteriore restrizione del campo di applicazione della solidarietà rispetto – ad esempio – alla Costituzione Italiana, la solidarietà diventa obbligazione solo in materia di ambiente, immigrazione (peraltro ancora condizionato dall’Accordo di Dublino) e tutela dei consumatori.